Il nuovo regolamento europeo per le batterie prevede 5 categorie, rispetto alle 3 precedenti (portatili, industriali e per veicolo). Le nuove categorie sono così definite:
- Batterie per veicoli elettrici (EV) – Li
- Batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) – Li
- Batterie portatili – Li, NiHM, alcaline
- Batterie starting, lighting e ignition (SLI) – Pb
- Batterie industriali (tra cui batterie stazionarie per accumulo) – Li, NiCd, NiHM, Pb, Na
Dal 18 agosto 2024, la normativa prevede che siano effettuata la conformità delle batterie in base a criteri specifici quali sostanze, durabilità, prestazioni, sicurezza, etichettatura, stato di salute.
Tutte le batterie dal 18 Agosto 2024 dovranno quindi riportare la marcatura CE precedentemente (non prevista dalla Direttiva in vigore):
- La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato o della sua messa in servizio
- Alla marcatura CE delle batterie è associata la dichiarazione di conformità UE (art.18 del Reg.), che attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti di cui agli articoli 6, 10,12,13,14;
- La dichiarazione di conformità UE è tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro del quale la batterie è immessa. È redatta in formato elettronico e ove richiesto è fornita in formato cartaceo.
Sempre dal 18 agosto 2024:
- Le batterie dovranno essere accompagnate da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili e dalle informazioni di sicurezza nella lingua indicata dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato;
- La batteria dovrà recare un numero di identificazione del modello e un numero di lotto o serie o altro elemento che ne consenta l’identificazione;
- Sulla batteria dovrà essere presente nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, indirizzo postale del fabbricante e, se del caso, indirizzo web e di posta elettronica. I recapiti devono essere facilmente comprensibili agli utenti finali ed alle autorità di vigilanza;
- Naturalmente è sempre prevista la possibilità di consentire la fornitura delle informazioni ai punti precedenti sull’imballaggio o in un documento accompagnatorio laddove forma o natura della batteria lo giustifichino;
La direttiva definisce anche una chiara distinzione tra la figura del Fabbricante e del Produttore. In breve:
Il fabbricante
- È colui che immette il prodotto sul mercato comunitario;
- È uno degli operatori economici della filiera delle batterie;
- È responsabile degli obblighi in materia di marcatura CE, Carbon footprint, contenuto di riciclato, sicurezza e prestazioni;
- Può nominare un rappresentante autorizzato;
- Può non coincidere con il produttore, per gli obblighi di gestione a fine vita.
Il produttore
- È colui che immette il prodotto sul territorio del singolo stato membro;
- È responsabile degli obblighi in materia di gestione del fine vita;
- Può nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore;
- Può non coincidere col fabbricante e identificarsi nell’importatore o distributore.
IB SOLAR in qualità di Produttore è conforme ai requisiti del nuovo Regolamento in materia di batterie e per il mercato italiano aderisce al consorzio ECOEM.
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