I riferimenti normativi sono da una parte il premio di 12 euro/MWh previsto dal decreto 4 luglio 2019 (all’art.7.10) per gli impianti del Gruppo A-2 (impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto); e dall’altra il bando Isi Inail che, per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, finanzia anche progetti di bonifica da amianto.
I due meccanismi di sostegno si possono sommare in quanto la normativa cui fa riferimento il dm 4 luglio 2019 prevede che il premio per il Fv in sostituzione dell’eternit possa aggiungersi ad altri incentivi pubblici per la sola rimozione e/o smaltimento dell’eternit o dell’amianto, come appunto il bando Isi Inail. Il premio del Fer 1 non sarebbe invece cumulabile con altri meccanismi che, oltre alla bonifica, sostenessero anche la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Anche altri incentivi pubblici per la sola rimozione e/o smaltimento dell’eternit o dell’amianto, sul medesimo edificio o fabbricato rurale su cui è prevista la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, sono cumulabili con il premio di cui all’art.7.10 del DM 4 luglio 2019, di 12 €/MWh, previsto per gli impianti del Gruppo A-2; essi infatti non sono inquadrabili come incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, poiché riguardano opere (coperture in eternit e/o amianto) non rientranti nella definizione di impianto a fonti rinnovabili e/o d’impianto fotovoltaico (definizione da art.2.1 del DM 23 giugno 2016).
Si precisa, invece, che laddove il riconoscimento di altri incentivi pubblici fosse subordinato non solo alla rimozione e/o smaltimento dell’eternit/amianto dalla copertura ma anche alla successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico, questi non sarebbero cumulabili con il premio di cui all’art.7.10 e con gli incentivi del DM 4 luglio 2019, fatte salve le deroghe e le soglie di cumulabilità di cui all’art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 28/2011.
Il GSE ha chiarito con un documento ufficiale quanto descritto?