In una recente risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un impianto fotovoltaico installato su un terreno a pertinenza di un edificio può rientrare nel Superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio.
Questo significa che il proprietario di un edificio unifamiliare che intende realizzare alcuni interventi di riqualificazione energetica, tra i lavori “trainati” può includere un impianto fotovoltaico con i pannelli installati su un terreno all’interno della proprietà dell’edificio; gli altri elementi (inverter, accumuli, contatore di prelievo / immissione) saranno invece posizionati nell’abitazione.
L’Agenzia delle entrate aveva già chiarito nella circolare n. 30 / E del 2020 ha chiarito “che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio,
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
- su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno ”.
Lo stesso documento ha precisato che, ai fini del Superbonus, lo strumento degli impianti fotovoltaici può essere effettuato “anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.” Ad esempio per un condominio, può rientrare come area pertinenziale, la pensilina di un parcheggio.
Successivamente, si legge nella risposta, con la modifica al comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, apportata dalla legge bilancio 2021, è stata prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltatici su strutture pertinenti agli edifici.